Opposizione a decreto ingiuntivo: l’attivazione della mediazione è a carico del creditore opposto

Finalmente una risposta definitiva sulla ormai annosa questione circa l’onere di attivazione della procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Come è noto a tutti gli addetti ai lavori, ormai da qualche anno ci si poneva il problema su chi dovesse attivare la procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il procedimento monitorio non richiede infatti, neppure nelle materie obbligatorie previste dal D. L.vo 28, un preventivo esperimento di tentativo di conciliazione. La medesima norma pone però l’obbligo di attivare il procedimento all’esito dell’udienza di discussione circa la concessione o la revoca della provvisoria esecutorietà.

Da qualche anno si erano creati due diversi orientamenti su chi ricadesse l’onere di avviare la mediazione: il primo inaugurato dalla Cassazione con sentenza 2469/2015 e che era stato condiviso anche da parte della giurisprudenza di merito; quello opposto percorso da altre  pronunce della Suprema Corte e da corti territoriali.

In sintesi quali erano le contrapposte visioni? 

La prima affermava che è sull’opponente che grava l’onere di avviare la procedura in quanto parte interessata a proporre e coltivare un giudizio di merito che invece il creditore  opposto avrebbe voluto evitare attraverso il ricorso al più agile procedimento monitorio. 

Diversi giudici di merito che avevano aderito a questo orientamento, nelle loro decisioni avevano sottolineato, da una parte, il fatto che è l’opponente che ha la veste processuale di attore per cui ricade su di lui la scelta se provvedere o meno all’instaurazione di un giudizio che sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda e, d’altra parte, la circostanza che il decreto ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione: per questo è la parte interessata ad impedire che ciò avvenga è tenuto ad attivarsi anche promuovendo la mediazione.

I giudici che invece hanno seguito l’indirizzo contrapposto hanno richiamato soprattutto due argomenti e cioè in primo luogo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo ed quindi il creditore opposto a doversi attivare per la procedura di mediazione, come normalmente avverrebbe se si trattasse di una causa ordinaria; secondariamente è stato osservato che l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione determinerebbe la caducazione del decreto ingiuntivo, cioè la sua revoca, senza pregiudizio della possibilità di ottenere un altro decreto  identico al precedente.

In questi anni ci sono state anche pronunce che hanno presentato orientamenti intermedi e cioè hanno ritenuto che l’instaurazione del procedimento di mediazione dovesse gravare sulla parte opponente o su quella apposta a seconda che il decreto ingiuntivo avesse ottenuto o meno la provvisoria esecutività.

A fronte di questo scenario le Sezioni Unite (Sentenza 19596/2020), chiamate a dirimere il contrasto, risolvono il quesito aderendo al secondo di questi orientamenti e cioè che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto.

Per motivare questa decisione la Suprema Corte illustra il proprio iter argomentativo.

Innanzitutto, spiegano le Sezioni Unite, è necessario partire dal dato normativo: l’art. 4 co 2 del D. L.vo 28/2010 stabilisce che nella domanda l’istante deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Sarebbe quindi curioso, osserva la Corte, ipotizzare che l’opponente, cioè  Il debitore, sia costretto ad indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa che non è sua.

Il secondo riferimento normativo richiamato delle Sezioni Unite è l’articolo 5 comma 1bis del Decreto Legislativo, il quale dispone che chi deve esercitare in giudizio un’azione è tenuto ad esperire il procedimento di mediazione.

Dunque, riflettono i giudici, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione e non c’è dubbio che tale posizione sia quella dell’attore che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto.

Il terzo aggancio normativo sta nel fatto che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale oltre ad impedire per una sola volta la decadenza. Quindi non appare logico che un effetto favorevole all’attore si determini grazie ad un’iniziativa assunta dal debitore che è il convenuto in senso sostanziale.

In buona sostanza, osserva la Corte, instaurata l’opposizione, le parti riprendono ciascuna la propria posizione per cui sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa della mediazione. E in effetti l’opposizione decreto ingiuntivo non è l’impugnazione del decreto ma un giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell’opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso.

A conferma di tale valutazione sta il fatto che se si ponesse l’onere in questione carico dell’opponente e questi rimanesse inerte, la conseguenza sarebbe che la pronuncia di improcedibilità comporterebbe l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; ponendola invece a carico del posto, la sua eventuale inerzia comporterà la declaratoria di improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo che però potrà essere riproposto senza quell’effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del  decreto.

In buona sostanza nella prima ipotesi si avrebbe un risultato definitivo mentre nella seconda il creditore dovrebbe semplicemente riproporre il ricorso.

Ad ulteriore fondamento del proprio ragionamento Corte di Cassazione richiama la Giurisprudenza Costituzionale laddove ha stabilito che nella giurisdizione condizionata sono legittime le norme che prevedono il previo  adempimento di oneri “purchè ricorrano certi limiti”.

Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni Unite concludono stabilendo quindi che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione a carico della parte opposta.

Ne consegue che ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.