Famiglia
Recentissime della Cassazione in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e del coniuge divorziato
Sez. 1 - Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021 (Rv. 663531 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Mantenimento del figlio maggiorenne non convivente - Contratto di lavoro a tempo determinato - Rilevanza - Limiti.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione
Sez. 1 - , Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 (Rv. 663465
- FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Presupposti - Onere della prova del richiedente - Contenuto - Fondamento.
Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 02)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Mantenimento di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - Condizioni - Accertamento - Contenuto.
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro