La causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità non è applicabile al procedimento minorile.

Con sentenza n. 49494 del 5 dicembre 2019 la Corte di Cassazione (Sez.  2^ -Pres. Rago – Estensore Tutinelli) ha precisato che a causa di non punibilità del fatto di particolare tenuta prevista dall’articolo 131 bis cod. pen. non è applicabile al procedimento minorile.

È noto che nell’ambito del procedimento a carico dei minori uno dei possibili esiti del processo è la Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Nel caso di specie il ricorrente lamentava che non fosse stato applicato, nell’ambito di un procedimento minorile il “parallelo” istituto previsto dall’art. 131 bis cod. pen (che ha presupposti applicativi meno stringenti). La Corte ha rigettato il ricorso rimarcando la differenza tra i due istituti. L’irrilevanza del fatto in sede minorile richiede congiuntamente tre presupposti e cioè: 1) il fatto di reato deve essere tale da poter essere definito come tenue; 2) il comportamento del minore deve ritenersi occasionale; 3) dal proseguimento dell’iter processuale possa derivare un pregiudizio alle esigenze educative del minore. Dunque, osserva la Corte, questo istituto presuppone una valutazione specifica della personalità di chi ha commesso il reato ed è finalizzato ad un recupero del medesimo.

 

 

 

Altre sono le premesse e le finalità dell’art. 131 bis cod. pen.: questo infatti rappresenta una modalità per definire quanto più velocemente possibile procedimenti relativi a condotte di minimali che non giustificano alcun dispendo di energie processuali e, inoltre, l’istituto è applicabile a soggetti la cui personalità abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità (nella norma si dà rilievo, per escluderne la concessione, a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza).

I due istituti quindi, osserva la Corte,  sono solo in apparenza simili.      

A ciò si aggiunga, conclude la Sentenza, che è possibile applicare analogicamente le disposizioni del codice penale ad altre leggi penali speciali solo quando queste ultime non abbiamo già disposto diversamente sulla medesima questione: nel procedimento minorile per tali analoghe (ma non sovrapponibili) situazioni è già previsto lo specifico istituto della irrilevanza del fatto e dunque non vi è spazio per applicazioni estensive.